Statuto Vespa Club Ticino

Art.1    Il Vespa Club Ticino è un’associazione nei sensi degli articoli 60 e seguenti del codice Civile Svizzero.

Art.2    a) scopo del Club è di promuovere l’uso della Vespa e dello scooter.

            b) gite e viaggi con i veicoli sopracitati.

            c)manifestazioni ed eventi proposti dal comitato o dai soci.

Art.3    Il Club si compone di:

            a) membri d’onore nominati esclusivamente dall’assemblea ordinaria.

            b) membri attivi.

            c) soci sostenitori.

Art.4    Il comitato decide riguardo alle domande di ammissione e dimissione.

Art.5    L’ammissione dei nuovi soci ai sensi dell’Art.4 può avvenire in ogni epoca.

 

L’assemblea dei soci è competente di decidere la tassa sociale

Art.6    Le dimissioni da socio possono essere date in qualsiasi momento, a condizione che il socio sia in regola con le tasse sociali.

Art.7    L’assemblea dei soci ha la facoltà di decidere  con la maggioranza dei ¾, l’espulsione di un socio, per gravi inadempienze o per comportamenti contrari all’etica del Club.

Art.8    Gli organi del Club sono:

            a) l’assemblea dei soci

b) il comitato

Art.9    Il comitato si compone di:

            1 presidente

            1 Segretario

            1 Cassiere

            Da 2 a 4 membri

Art.10  L’assemblea elegge i l presidente e gli altri membri del comitato, senza specificare le singole cariche. Le stesse verranno assegnate all’interno del comitato.

Art.11  Il Club è vincolato e rappresentato di fronte a terzi dal presidente più un membro del comitato.

Art.12  Il comitato viene eletto dall’assemblea ordinaria dei soci, resta in carica per un periodo di due anni e i membri sono rieleggibili.

Art.13  Il Club risponde per i suoi impegni finanziari per il tramite del patrimonio sociale.

 

È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei singoli soci per le passività sociali.

Il comitato è autorizzato, oltre alle spese correnti previste dal preventivo, a spese per un massimi di FRS 3000. Oltre a questa cifra dovrà essere autorizzato dall’assemblea dei soci.

Art.14  Il segretario, su incarico del presidente, emana la convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria dei soci.

Art.15  L’assemblea ordinaria si svolge di regola durante il mese di novembre, in concomitanza con il pranzo di chiusura della stagione “vespistica”.

L’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci comprende:

a) lettura dell’ultimo verbale.

b) nomina del presidente del giorno.

c) ratifica dimissioni e ammissioni.

d) relazione del presidente, del cassiere e dei revisori.

e) preventivo finanziario.

f) nomine statutarie e di due revisori dei conti più eventuali nomine di membri d’onore.

g) eventuali

Art.16  Ogni assemblea dei soci, convocata come da statuto,ha la competenza di decidere indipendentemente dal numero dei presenti.

Le decisioni vengono prese con voto aperto e a maggioranza semplice, ad eccezione dell’Art.20.

Art.17  Tutti i soci in regola con le tasse sociali, hanno uguali diritti. In caso di parità di voti, la decisione e di competenza del presidente.

Art.18  Per ogni assemblea dei soci deve essere redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art.19  Tutto quanto interessa i soci deve essere comunicato mediante circolare o messaggio e-mail.

Art.20  Lo scioglimento del Club può avvenire esclusivamente con il voto dei ¾ dei voti dei soci.

La destinazione del patrimonio verrà pure stabilita dai ¾ dei soci.

Art.21  Le prestazioni dei membri di comitato sono gratuiti.

Art.22  Il presente statuto entra immediatamente in vigore dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci.

 

Ponte Capriasca, 10 dicembre 2012

Il presidente                                                   Il segretario

Oliviero Riva                                                  Sergio Roman